
Dipendenti pubblici, non c’è diritto all’avvicinamento.
Non esiste un diritto soggettivo del dipendente pubblico al riavvicinamento alla sede di lavoro, più
vicina al domicilio della persona da assistere essendo la richiesta del singolo recessiva rispetto
all’interesse della collettività
Non esiste un diritto soggettivo del dipendente pubblico al riavvicinamento alla sede di lavoro, più
vicina al domicilio della persona da assistere (art. 33, comma 5, I. n. 104/1992), essendo la richiesta
del singolo recessiva rispetto all'interesse della collettività. Infatti, nell'equo bilanciamento tra gli
interessi coinvolti il legislatore ha condizionato il trasferimento all'inciso «ove possibile», in ragione
proprio del preminente interesse organizzativo dell'ente pubblico. Con queste motivazioni la
Cassazione (ordinanza n.22885/2021) ha respinto il ricorso, di una dipendente ministeriale, al
trasferimento di sede in ragione del rilevante interesse organizzativo dell'ente a confermarla nella
sede di appartenenza.
La vicenda
Una dipendente del ministero della giustizia si è vista negare il trasferimento, presso la sede più vicina
alla madre portatrice di handicap grave (100%), nonostante le disposizioni previste dall'art. 33,
comma 5, legge n. 104/1992. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di appello, cui la dipendente
aveva chiesto di ordinare il suo trasferimento, hanno rigettato il ricorso, precisando che la
disposizione legislativa, invocata dalla dipendente, non configurasse un diritto assoluto, tanto che la
norma precisa che il diritto, alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da
assistere, sussiste solo «ove possibile». La dipendente ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione,
censurando la decisione dei giudici di appello per aver subordinato, il diritto di scelta della sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ad un potere discrezionale
dell'amministrazione.
La conferma
Per i giudici di Piazza Cavour la Corte di appello ha correttamente interpretato la giurisprudenza di
legittimità che ha, più volte, ribadito che, il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della
persona invalida da assistere, non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al
potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà
rendere il posto «disponibile» tramite un provvedimento di copertura del posto «vacante». Infatti,
l'inciso utilizzato dal legislatore «ove possibile» comporta un bilanciamento degli interessi in conflitto
(interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico-organizzativo del datore di lavoro),
soprattutto in materia di rapporto di lavoro pubblico, laddove tale bilanciamento riguarda l'interesse
della collettività. Il trasferimento rappresenta, infatti, uno strumento indiretto di tutela in favore delle
persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della
sede ove svolgere l'attività lavorativa, al fine di rendere quest'ultima, il più possibile compatibile, con
la funzione solidaristica di assistenza del soggetto invalido ma non è l'unico strumento posto a tutela
della solidarietà assistenziale. Tuttavia, detta possibilità non può ledere le esigenze economiche,
produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico,
non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività. Inoltre, la vacanza del posto, nella sede
di trasferimento, è condizione necessaria ma non sufficiente, restando l'ente libero di decidere di
coprire una data vacanza, ovvero di privilegiare altre soluzioni.
La quarantena per l'Inps non è più malattia
Niente indennità di malattia 2021 per lavoratori in quarantena, penalizzati anche i lavoratori fragili. E con i 14 giorni di assenza i non vaccinati rischiano di perdere metà stipendio (i vaccinati un po' meno)
Assentarsi dal lavoro perché costretti alla quarantena dopo un contatto stretto con una persona positiva al coronavirus non sarà più coperto dall'Inps con l'indennità da malattia. La doccia fredda arriva con il messaggio 2842 protocollato dall'istituto nazionale di previdenza che spiega le novità riguardo l’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena introdotta dall'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18.
Nonostante l'indennità sia prevista dalla legge (comma 1 articolo 26 del Dl n.18 del 17 marzo 2020), l’istituto di previdenza spiega che Governo e Parlamento non hanno previsto i relativi finanziamenti e l’indennità non potrà essere erogata non solo per i prossimi mesi, ma non arriveranno i rimborsi neppure per gli eventi avvenuti nell’anno in corso.
L'Inps ha sottolineato che invece sono state avviate le attività necessarie per valutare i certificati medici per pagare le prestazioni dovute per il 2020, mentre per il 2021 mancherebbero nuove risorse. In poche parole chi finirà per subire il provvedimento di quarantena dopo un contatto a rischio rischia di perdere più della metà dello stipendio se non lavorerà in smart working poiché dovrà rimanere in isolamento per quattordici giorni (oppure con la presentazione di un tampone negativo sette giorni per i vaccinati e dieci giorni per i non vaccinati).
Pertanto:
Stop equiparazione a ricovero per i fragili
Tra le novità che trovano posto tra i chiarimenti dell'Inps vi è anche la tutela dei cosiddetti lavoratori "fragili" (comma 2, art. 26 del decreto-legge n. 18/2020), che invece è stato rifinanziato anche per l’anno 2021 con 282,1 milioni di euro: per loro la prestazione in caso di quarantena verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021.
In particolare "ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dal medico attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
Sarà invece possibile - sempre per i lavoratori fragili - ricorrere fino al 31 ottobre 2021 allo smart working. La prestazione lavorativa in modalità agile potrà essere svolta anche "attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".
Pertanto, nei limiti degli stanziamenti previsti, l'Inps riconoscerà ai lavoratori dipendenti il trattamento assicurativo:
Eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate saranno recuperate dall'Inps col conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.
Quando si finisce in quarantena
Utile pertanto ricordare gli ultimi dettami quanto alla classificazione dei contatti a rischio che obbligano alla quarantena. Non si viene sottoposti alla quarantena:
Meno giorni di quarantena per i vaccinati dopo un contatto a rischio
