
Art. 114
(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo
svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione
di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è
destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato
Art. 115
(Straordinario polizia locale)
1. Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato
per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19,
e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del
trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,
fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di
euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di
cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto
delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali,
adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione
residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l’anno 2020, pari a 10 milioni di euro

QUESTO E' IL MOMENTO PER CHIEDERE MAGGIORI RICONOSCIMENTI PER ATTIVITA' ESTERNA - INVIATE LA NOTA SOTTORIPORTATA AI VOSTRI SINDACI

COVID-19 - Precisazioni inerenti DPI Operatori Polizia Locale -
In ossequio a quanto indicato nei DPCM che accolgono misure di contenimento per difendersi dal contagio del Coronavirus.
Art. 25
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di
servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza
COVID -19)
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori
dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui
all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i
casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura
dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria
dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli
operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei
figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al
comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici
dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al
momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero
di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande
pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il
superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle
domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per
l’anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci
previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati
in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma
sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

---------- Forwarded message ---------
Da: Ministro PA <Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.>
Date: Mar 10 Mar 2020, 15:41
Subject: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado - Intervento in favore dei genitori lavoratori.
To: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. <Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.>
Gentilissimo Assirelli,
ringraziandola per la segnalazione, Le comunichiamo che, relativamente all’istituto del congedo parentale, il Governo sta verificando le condizioni per ottenere una adeguata e tempestiva soluzione che provvederemo a rendere nota nei prossimi giorni.
Cordiali saluti
La Segreteria
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione
Segreteria del Ministro
c.so Vittorio Emanuele, 116/a
Tel. +39 06 6899.7580
E_mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Egregio signor Assirelli,
A riscontro della sua cortese richiesta, OMISSIS ............ Lei giustamente rileva che le risposte dei vari Ministri degli Interni che si sono succeduti dal maggio 2018 allo scorso giugno, Marco Minniti e Matteo Salvini, non sono state soddisfacenti.
L'iscrizione di una petizione all'ordine del giorno di una riunione della Commissione per le petizioni normalmente e logicamente deve essere giustificata da una Comunicazione ai Membri dei servizi della Commissione europea e/o da una risposta concludente delle autorità nazionali competenti a una richiesta di chiarimenti da parte della Presidenza della commissione per le petizioni. La risposta, a cui lei si riferisce del 20 giugno 2019, è stata portata a conoscenza dei Coordinatori nella prima seduta della Commissione per le petizioni della nuova legislatura (18 luglio).
Il segretariato non ha ricevuto istruzioni in merito dall'Ufficio dei coordinatori.
D'altro canto non avendo più ricevuto un seguito la lettera in questione – nonostante la successione di un nuovo Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dal settembre 2019- allo stato, pare opportuno, oltreché necessario per la procedura, sollecitare per un chiarimento definitivo sull'accoglimento o meno delle vostre richieste le tre autorità nazionali ( Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati, nonché Ministro degli Interni), già coinvolte nella corrispondenza pregressa e dal cui operato è auspicabile si delinei una reale ricerca di rimedi, che superino lo stadio delle attuali proposte di legge.
Last, but not least, il calendario delle prossime riunioni della nostra Commissione risentirà inevitabilmente, per quanto riguarda tempi e modalità di convocazione, delle misure eccezionali adottate dal Segretariato del Parlamento europeo per prevenire il diffondersi dell'epidemia coronavirus COVID 19.
A tempo debito, sarà nostra cura tenerla informata, non appena riceveremo le risposte, di cui sono in corso i solleciti.
Cordiali saluti,
La segreteria
Commissione per le petizioni

NOTA DELL'EURODEPUTATO MARIO FURORE IN RELAZIONE ALLA PRIMA RISPOSTA DELLA NUOVA COMMISSIONE EUROPEA PER LE PETIZIONI
Caro Assirelli, procedo con la calendarizzazione da sottoporre all'attenzione della prossima riunione dei Coordinatori.
Un cordiale saluto Mario Furore
