PISTOLE AD IMPULSI ELETTRICI GIA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE!!! RISPONDIAMO ALLA CATEGORIA, AD OGNUNO LE PROPRIE RESPONSABILITA' ANCHE AI GIORNALISTI DEL TG5 MA NON AL M.I. IN QUESTO CASO
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg - ARTICOLO 19
Art. 19
Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie
municipali
1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale
dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei
mesi, due unita' di personale, munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti
Corpi e Servizi di polizia municipale.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel
rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia
dell'incolumita' pubblica, le modalita' della sperimentazione che
deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento
del personale interessato nonche' d'intesa con le aziende sanitarie
locali competenti per territorio, realizzando altresi' forme di
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva
di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,
n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla
formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».
Art. 19
Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle ((
polizie locali ))
1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di
Conferenza unificata (( di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 )), i comuni (( capoluogo di provincia,
nonche' quelli )) con popolazione superiore ai centomila abitanti
possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione
di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due
unita' di personale, munito della qualifica di agente di pubblica
sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e
Servizi di (( polizia locale )).
(( 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo
accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche
socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e
agli indici di delittuosita', in relazione ai quali le disposizioni
di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da
quelli di cui al medesimo comma. ))
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel
rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia
dell'incolumita' pubblica, le modalita' della sperimentazione che
deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento
del personale interessato nonche' d'intesa con le aziende sanitarie
locali competenti per territorio, realizzando altresi' forme di
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di (( polizia locale
)).
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva
di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,
n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla
formazione del personale delle (( polizie locali )) interessato, nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
n.146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n.
145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla
polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di
agente di pubblica sicurezza) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1987, n. 89.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1-bis, del
decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.146
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni
sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del
Ministero dell'interno):
«Art. 8 (Misure per l'ammodernamento di mezzi,
attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis).
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le
necessarie cautele per la salute e l'incolumita' pubblica e
secondo principi di precauzione e previa intesa con il
Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune
ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti
istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1,
lettera a).
(Omissis.).».
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).
ESEMPIO DI REGOLAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE ITALIANA - ART. 2 COMMA 3