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L'interpello "nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working” profonda riflessione per quanto riguarda il comparto Funzioni Locali-di Claudio Musicò

Interpello 1-2023

L'interpello 1/2023 "nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working” ci spinge a fare una profonda riflessione per quanto riguarda il Pubblico Impiego e, nello specifico, nel comparto Funzioni Locali.

L'interpello della Confcommercio, in realtà, entra nello specifico sulla nomina di più Medici Competenti ma, il Ministero, nella risposta chiarisce alcuni aspetti che erano già noti ma, a parer nostro, sottovalutati: «(...) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».
Proviamo ad analizzare la risposta nelle parti che ci sembrano disapplicate da molti Comuni:
"Al riguardo, premesso che: (omissis)
l’articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Campo di applicazione”
al comma 10 prevede che: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'Accordo-Quadro
Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII,
indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi
alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le
politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze
relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di
verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte
del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e
dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del
lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento
del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o
accordi aziendali”;(omissis)"
L'aspetto che a parere del SULPL è da evidenziare è la parte che riguarda i sopralluoghi: "Al fine di
verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte
del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e
dei contratti collettivi"
Ma il Contratto cosa dice?
Capo II - Altre forme di lavoro a distanza - Art. 68 - Lavoro da remoto
6. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo o i luoghi ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di lavoro prestato presso il domicilio, l’amministrazione concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio
per effettuare la suddetta verifica.
Alla luce di quanto scritto, senza entrare nel merito di chi ha sottoscritto un accordo del genere, ci chiediamo quali siano le modalità di sopralluogo da parte di una qualsia Pubblica Amministrazione Locale  che debba far visita al dipendente che ha il proprio domicilio fuori dal Comune e, magari, a centinaia di KM di distanza. Considerato che il sopralluogo può essere richiesto anche dagli RLS, con quali modalità si effettua?
Ma questo non è tutto. Il sopralluogo e la verifica del luogo di lavoro dovrà limitarsi a quali controlli e quali certificazioni saranno richieste al Lavoratore? Forse una interpretazione autentica sarebbe utile che permetta a tutti i Lavoratori di accedere a tale istituto contrattuale senza il rischio di rendere inapplicabile tale norma.

IL SULPL REPLICA A NAPOLI SUL QUOTIDIANO REPUBBLICA, È ORA CHE CERTI COMPORTAMENTI E "POTERI" ESCANO DAI CORPI DI POLIZIA LOCALE.

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Con riferimento all’articolo del quotidiano  “Repubblica” del 29 gennaio ultimo scorso pubblicato sulla pagina dedicata “NAPOLI”, sezione lavoro ed attività produttive, questa O.S., non può far a meno di intervenire sui punti trattati.

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale italiana dal 1986 non sono più chiamati “Vigili Urbani”;
Gli appartenenti alla Polizia Locale sono impegnati al pari delle altre forze di Polizia statuali nel controllo del territorio ed hanno ormai raggiunto una grande professionalità:
Purtroppo alla data odierna anche dopo aver adito la commissione europea e dopo le raccomandazioni della stessa al governo italiano affinché per la Polizia Locale si prevedesse un contratto di natura pubblica essendo unica in Europa ad averlo privato,  dopo che il nostro Ordinamento attraverso statuizioni ha ribadito che le funzioni di Polizia sono imprivatizzabili e pur avendo questa O.S. raccolto in passato e depositato 600.000 per la riforma della Polizia Locale, è collocata in un contratto privatistico nel comparto” Funzioni Locali”.
Pur avendo tutte le Regioni italiane, in regime concorrente con lo Stato per quanto attiene la Polizia Locale, fissato, per essa, dei contingenti numerici scaturenti dal rapporto abitanti/numero addetti, da quasi tutte fissate in un poliziotto locale ogni 500/800 abitanti, le norme regionali sul numero degli addetti dei Corpi e Servizi di Polizia Locale vengono disattese dagli Enti poiché vincolati alle Leggi ed alle prescrizioni previste, per le altre categorie del comparto, dalle normative ormai ataviche e puntuali sui fabbisogni assunzionali e sui limiti di bilancio imposti.
Inoltre la carenza di organico è rappresentato dall’ invecchiamento degli addetti che a causa dello stress e delle limitazioni sopraggiunte per lo svolgimento di una professione esposta ad alto rischio ed usurante sono poi destinati ad altro incarico, ergo da una parte viene previsto per l’ingresso alla professione di poliziotto locale il superamento delle prove fisiche ed imposto il limite di età e dall’altra si pongono vincoli assunzionali all’integrazione delle dotazioni.
Il Corpo di Polizia Locale di Napoli ha le stesse problematiche legate alle carenze di organico, per quanto sopra e perché le regioni del sud particolarmente, non investono in sicurezza, lo dimostra il fatto che, extrema ratio avrebbero potuto, per integrare seppur temporaneamente gli organici, assumere almeno in forma determinata, (prassi da noi avversata, per gli anni scorsi legati al periodo di pandemia) cosa che non è avvenuta.
Da quanto emerge infine dall’articolo del quotidiano, sembrerebbe che l’impiego tecnico operativo degli addetti al Corpo di P.L., sia determinato da “furieri” e curato da dirigenti sindacali e/o sindacalisti, tanto avrebbe dichiarato il Direttore Generale, ebbene se questo corrisponde a verità, ciò è espressamente vietato dalla Legge e tanto proprio al fine di evitare disparità di trattamento a favore degli iscritti alle rispettive organizzazioni sindacali in sfavore dei Lavoratori e delle Lavoratrici liberi, autonomi e indipendenti che non codividono le idee, le azioni e l'attività posta in essere dai quattro sindacati citati nell'articolo.
E’ chiaro che questa O.S. terrà monitorata la situazione del Corpo di Polizia Locale di Napoli e segnalerà alle autorità competenti eventuali condotte difformi dalla normativa, tanto al fine della tutela degli Operatori.
La segreteria generale
 
 
 
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