S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
39 anni a difesa della categoria

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PER IL DIPENDENTE PUBBLICO NON C'E' DIRITTO ALL'AVVICINAMENTO!

SULPL TRICOLORE

Dipendenti pubblici, non c’è diritto all’avvicinamento.
Non esiste un diritto soggettivo del dipendente pubblico al riavvicinamento alla sede di lavoro, più
vicina al domicilio della persona da assistere essendo la richiesta del singolo recessiva rispetto
all’interesse della collettività
Non esiste un diritto soggettivo del dipendente pubblico al riavvicinamento alla sede di lavoro, più
vicina al domicilio della persona da assistere (art. 33, comma 5, I. n. 104/1992), essendo la richiesta
del singolo recessiva rispetto all'interesse della collettività. Infatti, nell'equo bilanciamento tra gli
interessi coinvolti il legislatore ha condizionato il trasferimento all'inciso «ove possibile», in ragione
proprio del preminente interesse organizzativo dell'ente pubblico. Con queste motivazioni la
Cassazione (ordinanza n.22885/2021) ha respinto il ricorso, di una dipendente ministeriale, al
trasferimento di sede in ragione del rilevante interesse organizzativo dell'ente a confermarla nella
sede di appartenenza.
La vicenda
Una dipendente del ministero della giustizia si è vista negare il trasferimento, presso la sede più vicina
alla madre portatrice di handicap grave (100%), nonostante le disposizioni previste dall'art. 33,
comma 5, legge n. 104/1992. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di appello, cui la dipendente
aveva chiesto di ordinare il suo trasferimento, hanno rigettato il ricorso, precisando che la
disposizione legislativa, invocata dalla dipendente, non configurasse un diritto assoluto, tanto che la
norma precisa che il diritto, alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da
assistere, sussiste solo «ove possibile». La dipendente ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione,
censurando la decisione dei giudici di appello per aver subordinato, il diritto di scelta della sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ad un potere discrezionale
dell'amministrazione.
La conferma
Per i giudici di Piazza Cavour la Corte di appello ha correttamente interpretato la giurisprudenza di
legittimità che ha, più volte, ribadito che, il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della
persona invalida da assistere, non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al
potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà
rendere il posto «disponibile» tramite un provvedimento di copertura del posto «vacante». Infatti,
l'inciso utilizzato dal legislatore «ove possibile» comporta un bilanciamento degli interessi in conflitto
(interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico-organizzativo del datore di lavoro),
soprattutto in materia di rapporto di lavoro pubblico, laddove tale bilanciamento riguarda l'interesse
della collettività. Il trasferimento rappresenta, infatti, uno strumento indiretto di tutela in favore delle
persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della
sede ove svolgere l'attività lavorativa, al fine di rendere quest'ultima, il più possibile compatibile, con
la funzione solidaristica di assistenza del soggetto invalido ma non è l'unico strumento posto a tutela
della solidarietà assistenziale. Tuttavia, detta possibilità non può ledere le esigenze economiche,
produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico,
non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività. Inoltre, la vacanza del posto, nella sede
di trasferimento, è condizione necessaria ma non sufficiente, restando l'ente libero di decidere di
coprire una data vacanza, ovvero di privilegiare altre soluzioni.

RISPONDIAMO AD INPS PER L'INSALUBRE E ANTICOSTITUZIONALE DECISIONE DI NON RICONOSCERE LA QUARANTENA COME MALATTIA COVID 19!!!.

 
 
 
 
SULPL 
 
 
COSTITUZIONE: ART. 1 “l’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul LAVORO”
Art. 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Basterebbe citare solo questi articoli della nostra magnifica COSTITUZIONE, per definire arbitraria, anticostituzionale, spudorata, insensata la presa di posizione dell’INPS riguardo il non riconoscimento della condizione di malattia per i lavoratori che hanno avuto “i contatti stretti” con persone positive al COVID e pertanto sono obbligati alla quarantena.
  E magari per ironia della sorte il “contato stretto” è avvenuto sul luogo di lavoro vuoi per la tipologia di lavoro vuoi a causa di un collega già positivo.
La questione è semplice: noi lavoratori siamo costretti a rimanere in quarantena (negativi o positivi, vaccinati o non vaccinati) ma la condizione di malattia non ci viene riconosciuta, eppure la malattia viene definita dallo stesso istituto (INPS) come: “un evento morboso che determina l’incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.”
Ebbene lo stato di malattia, è ormai assodato, consiste in una perturbazione funzionale di tipo dinamico, la quale conduca alla guarigione o alla stabilizzazione in una nuova situazione, che può essere anatomico/funzionale o psichico/funzionale.
Già l’essere costretto a non uscire di casa, a non poter avere rapporti sociali normali, seppur per un periodo limitato di tempo, può condurre una persona normale verso la depressione, quando poi il lavoratore si trova anche a non veder riconosciuta la condizione di malattia senza alcuna colpa, beh a nostro avviso ha tutto il diritto di “”dare di matto”!
Forse l’INPS non ha tutte le colpe, ed infatti si è ben velocemente giustificata dicendo che i fondi sono esauriti, scaricando quindi le responsabilità sul Governo.
Vorremmo però fare una riflessione su tale affermazione.
 
Ben lungi dal giustificare il Governo per questa mancanza, ma ci domandiamo quanti super dirigenti ha l’istituto? E nessuno di questi ha pensato, proposto, posto il problema nelle sedi istituzionali?
 
Ci sembra strano questo atteggiamento di non curanza per i Lavoratori.
L’Italia è il paese delle contraddizioni: da una parte si erogano fondi a destra e manca, vedi reddito di cittadinanza che reputiamo ottima cosa, ma che purtroppo finisce in mano anche a delinquenti, scansafatiche ecc., senza un minimo di indagine preventiva da parte dell’Istituto, dall’altra si impedisce al lavoratore di lavorare e lo si priva dello stipendio… mah!
Ovviamente sarà nostra fondamentale richiesta ai Ministeri interessati di ripristinare i fondi per riconoscere lo stato di malattia alle precedenti condizioni e continueremo la lotta per il ripristino dei diritti fondamentali.

INPS

La quarantena per l'Inps non è più malattia

Niente indennità di malattia 2021 per lavoratori in quarantena, penalizzati anche i lavoratori fragili. E con i 14 giorni di assenza i non vaccinati rischiano di perdere metà stipendio (i vaccinati un po' meno)

Assentarsi dal lavoro perché costretti alla quarantena dopo un contatto stretto con una persona positiva al coronavirus non sarà più coperto dall'Inps con l'indennità da malattia. La doccia fredda arriva con il messaggio 2842 protocollato dall'istituto nazionale di previdenza che spiega le novità riguardo l’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena introdotta dall'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18.

Nonostante l'indennità sia prevista dalla legge (comma 1 articolo 26 del Dl n.18 del 17 marzo 2020), l’istituto di previdenza spiega che Governo e Parlamento non hanno previsto i relativi finanziamenti e l’indennità non potrà essere erogata non solo per i prossimi mesi, ma non arriveranno i rimborsi neppure per gli eventi avvenuti nell’anno in corso.

L'Inps ha sottolineato che invece sono state avviate le attività necessarie per valutare i certificati medici per pagare le prestazioni dovute per il 2020, mentre per il 2021 mancherebbero nuove risorse. In poche parole chi finirà per subire il provvedimento di quarantena dopo un contatto a rischio rischia di perdere più della metà dello stipendio se non lavorerà in smart working poiché dovrà rimanere in isolamento per quattordici giorni (oppure con la presentazione di un tampone negativo sette giorni per i vaccinati e dieci giorni per i non vaccinati).

Pertanto: 

  • la quarantena sarà riconosciuta dall'Inps come malattia solo per il 2020 e solo con certificato medico e fino alla fine delle risorse riconosciute pari a 663,1 milioni di euro;
  • nel 2021 la quarantena non sarà riconosciuta come malattia dall'Inps;
  • restano ovviamente coperti dalle tutele ordinarie gli eventi certificati come malattia da Covid 19.

Stop equiparazione a ricovero per i fragili

Tra le novità che trovano posto tra i chiarimenti dell'Inps vi è anche la tutela dei cosiddetti lavoratori "fragili" (comma 2, art. 26 del decreto-legge n. 18/2020), che invece è stato rifinanziato anche per l’anno 2021 con 282,1 milioni di euro: per loro la prestazione in caso di quarantena verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021.

In particolare "ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dal medico attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Sarà invece possibile - sempre per i lavoratori fragili - ricorrere fino al 31 ottobre 2021 allo smart working. La prestazione lavorativa in modalità agile potrà essere svolta anche "attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

Pertanto, nei limiti degli stanziamenti previsti, l'Inps riconoscerà ai lavoratori dipendenti il trattamento assicurativo:

  • per l’anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”)
  • solo per il primo semestre dell’anno 2021 al solo codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”).

Eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate saranno recuperate dall'Inps col conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.

Quando si finisce in quarantena

Utile pertanto ricordare gli ultimi dettami quanto alla classificazione dei contatti a rischio che obbligano alla quarantena. Non si viene sottoposti alla quarantena:

  • se vaccinati e si ha un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • se vaccinati e ci si trova in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o in viaggio con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • se vaccinati e si fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 impiegando le prescritte misure anti contagio;
  • se vaccinati e si viaggia su un aereo in cui è presente un caso covid. Ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Meno giorni di quarantena per i vaccinati dopo un contatto a rischio

norme per quarantena-2

 
 
 

MINISTRO LAMORGESE, STUDIA E AGGIORNATI !!! LA INVITIAMO AI NOSTRI CORSI PROFESSIONALI.

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GREEN PASS

IL SULPL SCRIVE AL MINISTRO PER EVIDENZIARE LA MANCANZA DI PREPARAZIONE SULLO STATUS DELLA POLIZIA LOCALE - SCANDALOSO!!!

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 https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2021/08/09/green-pass-lamorgese

Parlando con i giornalisti, Luciana Lamorgese, la ministra dell’Interno, ha dichiarato che “il rispetto delle regole è importante” e non ha escluso “controlli a campione nei locali insieme alla POLIZIA AMMINISTRATIVA” E NON DELLA PUBBLICA SICUREZZA ........

👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️
... “Non si può pensare che l’attività di controllo venga svolta dalle FORZE DI POLIZIA😏. SIGNIFICHEREBBE DISTOGLIERLE DAL LORO COMPITO PRIORITARIO, che è garantire la sicurezza😱. Al riguardo è in via di preparazione una circolare🚀”.
 
 

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