S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
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ORA CHE CI HANNO NUOVAMENTE ABBINATO ALLE POLIZIE AD ORDINAMENTO NAZIONALE CHIARIAMOCI DEFINITIVAMENTE ANCHE SULL'INSERIMENTO DELLA POLIZIA LOCALE NEGLI OBBIGHI VACCINALI-PRONTE LE MOBILITAZIONI

A PARTE IL RECEPIMENTO DI QUANTO ABBIAMO CHIESTO ANCORA UNA VOLTA DI INDICARCI COME POLIZIA LOCALE (MUNICIPALE E PROVINCIALE) ORA, CHE CI HANNO, PER L'ENNESIMA VOLTA, NUOVAMENTE COMBINATO ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO NAZIONALE, ANCHE PER L'OBBLIGO VACCINALE, IL GOVERNO DEVE CONSACRARCI  IMMEDIATAMENTE LA NOSTRA LEGGE!!!

PRONTA LA MOBILITAZIONE DEL S.U.L.P.L. IN ITALIA PREVIO CONFRONTO CON LE STRUTTURE NAZIONALE E REGIONALI. SONO GIA' STATI DATI I MANDATI AGLI UFFICI LEGALI PER PERCORRERE LA STRADA DEI RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E A QUELLA EUROPEA PER TUTTO L'IMPIANTO DI QUESTE LIMITAZIONI E OBBLIGHI! TUTTO HA UN LIMITE ANCHE PER I LAVORATORI DELLA POLIZIA LOCALE!!! 

SOPRATTUTTO IN UN MOMENTO COSI' PARTICOLARE DELLA NOSTRA SOCIETA' CON UN'ALTISSIMA TENSIONE SOCIALE IN ATTO - DAL SULPL SEGNALATA QUESTA POSSIBILITA' DA OLTRE 16 MESI!!! E IL MINISTERO DELL'INTERNO DOV'ERA???

IL GOVERNO DEVE ASCOLTARE LA CATEGORIA E LE NECESSITA' DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA, BASTA TERGIVERSARE SULLA VITA DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA DI PROSSIMITA'!

A BREVE ULTERIORI INFORMAZIONI.

IL SEGRETARIO GENERALE

 

 Ancora sul DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento  in  sicurezza  delle  attivita'  economiche  e  sociali.

(21G00211) (GU n.282 del 26-11-2021)   Vigente al: 27-11-2021  
 
Per comparto sicurezza e Polizia Locale:
....i  responsabili  delle strutture in cui presta servizio il personale... assicurano il rispetto dell'obbligo...(vaccinale)... verificano  immediatamente l'adempimento  del   predetto   obbligo   vaccinale   acquisendo   le informazioni necessarie anche secondo le modalita'  definite  con  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre, entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento all'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione   della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa,   senza   conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti  la  retribuzione  ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La  sospensione  e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al  datore di  lavoro  dell'avvio  o  del  successivo  completamento  del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

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