A PARTE IL RECEPIMENTO DI QUANTO ABBIAMO CHIESTO ANCORA UNA VOLTA DI INDICARCI COME POLIZIA LOCALE (MUNICIPALE E PROVINCIALE) ORA, CHE CI HANNO, PER L'ENNESIMA VOLTA, NUOVAMENTE COMBINATO ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO NAZIONALE, ANCHE PER L'OBBLIGO VACCINALE, IL GOVERNO DEVE CONSACRARCI IMMEDIATAMENTE LA NOSTRA LEGGE!!!
PRONTA LA MOBILITAZIONE DEL S.U.L.P.L. IN ITALIA PREVIO CONFRONTO CON LE STRUTTURE NAZIONALE E REGIONALI. SONO GIA' STATI DATI I MANDATI AGLI UFFICI LEGALI PER PERCORRERE LA STRADA DEI RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E A QUELLA EUROPEA PER TUTTO L'IMPIANTO DI QUESTE LIMITAZIONI E OBBLIGHI! TUTTO HA UN LIMITE ANCHE PER I LAVORATORI DELLA POLIZIA LOCALE!!!
SOPRATTUTTO IN UN MOMENTO COSI' PARTICOLARE DELLA NOSTRA SOCIETA' CON UN'ALTISSIMA TENSIONE SOCIALE IN ATTO - DAL SULPL SEGNALATA QUESTA POSSIBILITA' DA OLTRE 16 MESI!!! E IL MINISTERO DELL'INTERNO DOV'ERA???
IL GOVERNO DEVE ASCOLTARE LA CATEGORIA E LE NECESSITA' DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA, BASTA TERGIVERSARE SULLA VITA DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA DI PROSSIMITA'!
A BREVE ULTERIORI INFORMAZIONI.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ancora sul DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.
(21G00211) (GU n.282 del 26-11-2021) Vigente al: 27-11-2021
Per comparto sicurezza e Polizia Locale:
....i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale... assicurano il rispetto dell'obbligo...(vaccinale)... verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

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