S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
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CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMITA' PER LE GRAVI PATOLOGIE TEMPORANEE O PARZIALI DI INVALIDITA'

pronuncia_28_2021.pdf

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha dichiarato, con sentenza n. 28/2021, deposita il 3 marzo 2021, l’illegittimità costituzionale dell’art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia (periodo di comporto) i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Risposta medico legale Sulpl: Vaccinazione soggetti che hanno avuto infezione da SARS-CoV-2

Gestione infortuni INAIL - infezione COVID-19 In tema di infezione COVID-19 contratta in occasione di lavoro, e respinta dall'INAIL, qualora il lavoratore fosse intenzionato a procedere con il ricorso amministrativo, è necessario acquisire la comunicazione dell'ente assicuratore (INAIL) di rigetto dell'infortunio e la documentazione sanitaria attestante la diagnosi di infezione (Relazione di Pronto Soccorso, o esito di tamponerei faringeo, o certificato medico curante etc.). È possibile richiederere ricorso entro tre anni. Per chi non avesse denunciato l’infortunio presso il medico di base o presso il medico legale, informiamo che è possibile richiedere la tutela inail entro tre anni dalla data dell’evento , si ricorda tuttavia che le eventuali prestazioni riconosciute decorreranno dalla data della denuncia all’inail

Circolare Vaccino post infezione SARS-CoV-2

A questo proposito, restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”. In tal senso, già si è espressa esplicitamente Regione Lombardia, attraverso una specifica FAQ

 

atti e documenti - istruzioni operative/istruzione dal 01-03-2021

 

Regioni, Dipartimenti e Città Metropolitane