S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
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INTERVENTO IMMEDIATO DEL SULPL, VERGOGNATEVI! Individuazione soggetti beneficiari contributo economico in favore dei familiari personale di polizia impiegato azioni contenimento, di contrasto e di gestione emergenza epidemiologica, deceduti

SULPL TRICOLORE

SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA LOCALE                               

 

On.le Presidente della Repubblica

On.le Presidente del Consiglio dei Ministri

On.le Ministro dell’Interno

On.le Ministro Funzione Pubblica

Onle Ministro dell’Economia e delel Finanze

Al Sig. Presidente ANCI

inviate via pec

Modena/Cosenza, 17.02.22 

 

Oggetto: Decreto del Ministro dell’Interno del 19 gennaio 2022 pubblicato in GU n.40 del 17.02.2022.-

Questo Sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia Locale Italiana,

Premesso che:

E’ stato promulgato il Decreto del Ministro dell’Interno indicato in oggetto, titolato: “ Individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento di contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19.” ;

All’art. 3 del predetto vengono individuati tra i soggetti beneficiari del contributo di cui all’art.1 stesso decreto i coniugi e figli, genitori, fratelli e sorelle dei soli appartenenti alla polizia di stato, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti nelle circostanze sopra indicate;

Ancora una volta le lavoratrici ed i lavoratori della Polizia Locale deceduti per e nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati dimenticati quasi ritenuti invisibili, caduti "DIVERSI"!!!;

I familiari dei 31 caduti della Polizia Locale Italiana hanno gli stessi diritti dei familiari dei caduti appartenenti alle altre forze di Polizia e dei soggetti impiegati nel contrasto alla diffusione della pandemia;

La Costituzione Italiana all’Art.3 prevede che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale;

L’esclusione dei caduti della Polizia Locale per il contenimento della Pandemia rappresenta una disparità di trattamento a fronte delle stesse prestazioni rese ed a fronte degli stessi compiti e funzioni espletate;

Tutto ciò premesso

Chiede

Al Sig. Presidente della Repubblica, quale Garante della Costituzione Italiana, che ha già pubblicamente apprezzato il lavoro della Polizia Locale Italiana svolto per il contenimento della pandemia, di voler autorevolmente intervenire al fine di eliminare la predetta disparità e mortificazione nei confronti dei caduti della Polizia Locale;

Ai Sig. Ministri in indirizzo di voler adottare ogni utile provvedimento al fine dell’inserimento tra i benficiari del Decreto di cui sopra i coniugi e figli, genitori, fratelli e sorelle degli appartenenti alla Polizia Locale Italiana;

Al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri di voler intervenire al fine di rimuovere la disparità di trattamento;

Al Presidente ANCI, parte datoriale, di voler energicamente intervenire per la tutela dei propri lavoratori della Polizia Locale non lasciandoli come sempre soli.

In attesa si progono deferenti saluti.

Il Segretario Generale

Mario Assirelli

Decreto_Ministero_Interno_19_gennaio_2022.PDF

RINGRAZIAMO L'ONOREVOLE GALIZIA E IL SUO GRUPPO PARLAMENTARE PER AVER FATTO INSERIRE L'EMENDAMENTO ALLA PROROGA SUI LIMITI DI SPESE PER LE ASSUNZIONI IN POLIZIA LOCALE ANCHE SE TEMPORANEI

sulpl generico

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=18&id=1332145&idoggetto=1335412

 

nell'AC 3467 Proroga Stato Emergenza il Senato ha inserito l' articolo 16, comma 1-bis

sulla Polizia locale che estende al 2022 l'esclusione dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per  i Comuni delle maggiori spese di personale sostenute per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale. 

SENTENZA DEFINITIVA SCIOPERO 2015 - NOI ABBIAMO VINTO ALTRI NO!!!

SULPL TRICOLORE

Rispetto ad alcune news apparse sugli organi di stampa, ci teniamo a precisare che come evidenziato dalla Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero, sia nel loro sito che nel loro comunicato stampa, il ricorso sulla questione di Capodanno 2015 è stato perso solo da alcuni ben specificati sindacati, mentre nel caso del Diccap la Corte di Appello di Roma ci ha dato ragione (Sentenza n. 1108/2020 pubbl. il 22/05/2020 RG n. 2511/2017). Importante tra gli altri questo passaggio del Giudice: "Occorre inoltre evidenziare che su 767 assenze, il Comune ha riscontrato solo 31 posizioni anomale, mentre le altre sono state ritenute giustificate. Ne discende che la decisione dei lavoratori di astenersi dalle prestazioni in occasione del Capodanno 2014/15 non è idonea a dimostrare l'esistenza del comportamento illecito."

sentenza_rigetto_cda_roma.pdf

 

https://www.romatoday.it/cronaca/vigili-assenti-capodanno-corte-d-appello.html

Lavoratore sospeso perché non vaccinato, lo stipendio va restituito.

Lavoratore sospeso perché non vaccinato, lo stipendio va restituito. Tar: grave pregiudizio negare la

retribuzione
Un decreto del TAR del Lazio che potrà aprire una finestra significativa, se non si tratterà di un caso
isolato, verso quei provvedimenti di sospensione della retribuzione che hanno riguardato una
quantità importante di lavoratori pubblici, scuola inclusa, ai quali non è stato neanche riconosciuto
l’assegno alimentare, in caso di mancata vaccinazione.
Il TAR del Lazio, con decreto 726 del 2/2/22, si pronuncia verso il ricorso proposto da un lavoratore
come difeso dal proprio legale, contro il Ministero della Giustizia, per chiedere l’annullamento del
provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o
del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e
comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2
comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172; – dell’invito a produrre documentazione relativa
all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione; – del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172
recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e sociali”; – del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante
“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del
sistema di screening”; – del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici”; – della legge 28 maggio 2021, n. 76; – della legge 23 luglio2021, n. 106; – del
d.l. 7 gennaio 2022, n.1; – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale,
antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Negare la retribuzione al dipendente è grave pregiudizio
Affermano i giudici che :”considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità
costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in
regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo
svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria
collegiale; Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di
sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile,
tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale“, concludono
in questo modo: “Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale,
limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo”. D’altronde l’avevamo
osservato su O.S che quando l’emergenza pandemica si sarebbe attenuata, cosa che ora si sta
verificando, non era da escludere una inversione di marcia da parte della giurisprudenza su
tematiche complesse come queste che hanno caratterizzato una legislazione lavoristica
effettivamente restrittiva e peggiorativa per i diritti dei lavoratori, ciò a prescindere da come la si
possa pensare sulla questione dell’obbligo vaccinale e della vaccinazione, che qui non è messa in
discussione.
 

Regioni, Dipartimenti e Città Metropolitane