S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
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Pubblico impiego: la mancata comunicazione al datore di lavoro dell’incarico extraistituzionaleCon sentenza n. 9801, depositata l’11 aprile 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso alcuni importanti principi

Pubblico impiego: la mancata comunicazione al datore di lavoro dell’incarico extraistituzionaleCon sentenza n. 9801, depositata l’11 aprile 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso alcuni importanti principi di diritto in tema di licenziamento nel pubblico impiego. Cass. civ., sez. lav., sent., 11 aprile 2024, n. 9801 Per dirimere la controversia in esame, il Collegio evidenzia che:«l'accettazione di cariche sociali in una società cooperativa, nella specie Presidente del Consiglio diamministrazione di una “società cooperativa sociale”, non incorre nella incompatibilità assoluta di cui all'art. 60del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo d.P.R. Ciò, tuttavia, non escludeche il lavoratore debba chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale al datore dilavoro»;«trova applicazione l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce disciplina volta a garantire l'obbligo diesclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamentocostituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo dellaNazione", si è inteso rafforzare il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dicui all'art. 97 Cost.»«il lavoratore pubblico contrattualizzato concorre all'attuazione della disciplina sulla incompatibilità, cumulodi impieghi e incarichi, e la norma di riferimento per quest'ultimo,

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